Ordre Souverain Noble des Templiers de l'Est des Lys d'Or

Ordre Souverain Noble des Templiers de l'Est des Lys d'Or

Sovrano Ordine Nobiliare dei Cavalieri Templari d’Oriente dei Gigli d’Oro

Gorizia, 24 marzo 2019
Anno del Signore


ART. 1
 L’Ordine Nobiliare dei Cavalieri Templari d’Oriente dei Gigli d’Oro, d’ispirazione religiosa, caritativa e solidaristica, viene creato per collazione familiare con decreto del 24 marzo 2019, dal Principe Imperiale ecclesiastico ortodosso don Roberto d’Amato Zaffiri dei Paleologo di Teschen (come da sentenza del tribunale nobiliare internazionale di Bari del 30 dicembre 2016, e da gazzetta nobiliare della corte arbitrale internazionale di Bari del 21 gennaio 2017 e 8 marzo 2017), che ne assume la carica di Sovrano Principe Gran Maestro.

ART. 2 L’Ordine è nobiliare non nazionale, per cui sovranazionale, in virtù della convenzione di New-York del 1958, della quale l’Italia è firmataria (così come altre 141 nazioni), e resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n.62, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale. La pubblicazione nella gazzetta ufficiale di giustizia nobiliare arbitrale di Bari dell’estratto per copia conforme all’originale della sentenza irrevocabile, ex art. 825 del c.p.c., stabilisce che il Principe d’Amato è dotato di fons honorum ed è soggetto di diritto internazionale.

ART. 3 Lo Statuto e i regolamenti dell’Ordine potranno essere modificati in qualsiasi momento solo ed esclusivamente dal Sovrano Principe Gran Maestro. Ogni carica dell’Ordine dovrà essere proclamata o ratificata dal Sovrano Principe Gran Maestro, e solo Egli potrà revocarla in qualsiasi momento.

ART. 4 Natura, scopi e finalità dell’Ordine:

a) l’Ordine è ispirato alla storia dei Poveri Cavalieri di Cristo, quei Cavalieri Templari esempio di alte virtù cristiane e cavalleresche, che ancora oggi, più che mai, richiedono di non essere dimenticate. e si prefigge di portare avanti e trasmettere, con spirito ecumenico, di favorire il dialogo tra le diverse confessioni cristiane;

a) l’Ordine è ispirato alla storia dei Poveri Cavalieri di Cristo, quei Cavalieri Templari esempio di alte virtù cristiane e cavalleresche, che ancora oggi, più che mai, richiedono di non essere dimenticate. e si prefigge di portare avanti e trasmettere, con spirito ecumenico, di favorire il dialogo tra le diverse confessioni cristiane;
b)  la difesa e la tutela degli edifici dedicati alla cristianità, attuando opere, ove possibile, di restauro e di aiuto e sostegno alle comunità di fedeli.
c)  il sostegno agli ultimi, intesi come i poveri e le persone bisognose;
d)  la creazione di iniziative di beneficenza e carità volte all’aiuto di associazioni, enti e singole persone bisognose;
e)  la promozione della difesa dei diritti umani da tutti i dogmi contrari;
f)  Il dialogo volto all’unificazione di tutte le realtà templari del mondo;
g)  la formazione di cavalieri e dame nel solco della tradizione cavalleresca che affonda le proprie origini nei principi spirituali, umani, morali e religiosi;
h)  la guardia spirituale della Terrasanta.

ART. 5 L ‘Ordine è sotto la protezione di San Giorgio, il cui genetliaco ricorre il 23 aprile, ed è celebrato come il giorno del Santo Patrono dell’Ordine.

ART. 6 L’Ordine potrà avere anche dei Protettori religiosi. ART. 7 Il motto dell’Ordine è: non laudis amor nec gloria ART. 8 Governo e organizzazione territoriale dell’Ordine:

a)  Il Gran Magistero, presieduto dal Sovrano Principe Gran Maestro, coadiuvato dai Ministri dell’Ordine;
b)  Il Governo dell’Ordine, presieduto dal Sovrano Principe Gran Maestro, coadiuvato dal Supremo Gran Consiglio;
c)  Gli Ambasciatori;
d)  I Gran Priorati Nazionali, presieduti dal Gran Priore, coadiuvato dal Consiglio Gran Priorale;
e)  I Balivati interregionali, presieduti dal Balì, coadiuvato dal Consiglio di Balivato;
f)  I Priorati regionali, presieduti dal Priore, coadiuvato dal Consiglio Priorale;
g)  Le Commende provinciali, presiedute dal Commendatario, coadiuvato dal Consiglio di Commanderia.

ART. 9 Il Sovrano Principe Gran Maestro potrà nominare un Vice Gran Maestro, fino a 3 (tre) Vice Gran Maestri Aggiunti, e fino a 2 (due) Vice Gran Maestri Onorari.

ART.10 Il Gran Magistero, presieduto dal Sovrano Principe Gran Maestro, ha il compito di emanare leggi, regolamenti e linee guida dell’Ordine, ed è composto da un numero variabile di Ministri, nominati dal Sovrano Principe Gran Maestro a seconda delle esigenze contingenti, in ogni caso in numero non maggiore a 12 (dodici). Il Sovrano Principe Gran Maestro potrà, prima di decretare la nomina di un Ministro, chiedere il parere della curia o della parrocchia di competenza. Il Gran Magistero sarà convocato almeno 1 (una) volta l’anno, salvo diverse decisioni del Sovrano Principe Gran Maestro.

ART.11 Il Governo dell’Ordine è l’organo esecutivo per le attività ordinarie e umanitarie, deve rispettare le leggi e i decreti emanati dal Gran Magistero, ed è composto da 12 (dodici) Gran Consiglieri, scelti per sovrano decreto dal Principe Gran Maestro, che lo presiede. Il governo dell’Ordine sarà convocato almeno 2 (due) volte l’anno, salvo diverse decisioni del Sovrano Principe Gran Maestro.

ART.12 Tra i componenti del Governo dell’Ordine saranno nominati, dal Sovrano Principe Gran Maestro, 8 (otto) membri che assumeranno le cariche di:

a)  Gran Sorvegliante, che ha funzioni di vigilanza e controllo delle attività dell’Ordine;
b)  Gran Cancelliere, che assiste il Gran Maestro con funzioni di notaio dell’Ordine;
c)  Cerimoniere, che ha la responsabilità dell’organizzazione e dello svolgimento delle cerimonie;
d)  Religioso Cattolico, guida spirituale;
e)  Religioso Ortodosso, guida spirituale;
f)  ReligiosoProtestante,guidaspirituale;
g)  Gran Segretario, che riceve e gestisce le domande di ammissione dei postulanti e si occupa di circolarizzare le comunicazioni inerenti la vita dell’Ordine;
h)  Gran Tesoriere, che gestisce la contabilità e il tesoro dell’Ordine.

ART.13 La nomina degli Ambasciatori è di esclusiva competenza del Sovrano Principe Gran Maestro, al fine di accreditare propri rappresentanti presso gli Stati nei quali esistono o vi sono i presupposti per il reciproco riconoscimento. Potranno altresì essere nominati degli Ambasciatori con finalità di rappresentanza culturale e valoriale dell’Ordine.

ART.14 I Gran Priori. i Balivi, i Priori e i Commendatari, saranno nominati dal Sovrano Principe Gran Maestro con apposito decreto magistrale, anche su indicazione dei livelli gerarchici intermedi.

ART.15 L’ispirazione religiosa dell’Ordine richiede che le nomine territoriali, italiane ed estere, debbano essere di gradimento della diocesi o della parrocchia di competenza, salvo diversa determinazione del Gran Maestro.

ART.16 Il mantello è bianco con la croce patente posizionata sul cuore del cavaliere (specifiche e caratteristiche di mantello e decorazioni in allegato).

ART.17 Il Gran Magistero potrà delegare parte dei suoi poteri e funzioni esecutive al Gran Cancelliere, a condizione di parere favorevole del Sovrano Principe Gran Maestro.

ART.18 Al Vice Gran Maestro spetta, per la durata dell’incarico, il trattamento di Sua Eccellenza Serenissima (S.E.S.), ai Vice Gran Maestri Onorari e Vicari, sempre per la durata dell’incarico, il trattamento di Sua Eccellenza (S.E.), salvo diversa determinazione espressa per Decreto Magistrale.

ART.19 Ad alcuni membri anziani del Gran Magistero e del Governo dell’Ordine può essere concesso il privilegio di permanere nell’organismo a vita, aggiungendo al loro incarico la dicitura “emerito”, senza diritto di voto.

ART.20 Le lingue ufficiali dell’Ordine sono l’italiano e il latino. Le leggi e le disposizioni dell’Ordine potranno essere emanate anche in altre lingue, a discrezione delle disposizioni del Sovrano Principe Gran Maestro.

ART.21 L’Ordine Nobiliare dei Cavalieri Templari d’Oriente dei Gigli d’Oro può ricevere donazioni di qualsivoglia natura, che saranno custodite dal Gran Tesoriere, e saranno impiegate per tutte le azioni possibili per concretizzare le finalità dell’Ordine.

ART.22 Gli appartenenti all’Ordine, donne e uomini, si dividono in tre categorie:

I. DI GIUSTIZIA

II. DI GRAZIA MAGISTRALE

III.ECCLESIASTICA

ART.23 Gli appartenenti alla categoria di Giustizia sono divisi in cinque classi:

1. Cavaliere
2. Commendatore
3. Grande Ufficiale
4. Cavaliere di Gran Croce
5. Cavaliere di Gran Croce con Collana

* Il Sovrano Principe Gran Maestro, il Vice Gran Maestro, i Vice Gran Maestri Onorari e i Vice Gran Maestri Aggiunti godranno del titolo di Cavaliere di Gran Croce con Collare.

ART.24 I gradi cavallereschi della categoria di Giustizia potranno essere concessi a quei postulanti che daranno prova di nobiltà, presentando adeguata documentazione che sarà esaminata con insindacabile giudizio dal Sovrano Principe Gran Maestro.

ART.25 Gli appartenenti alla categoria di Grazia Magistrale sono divisi in tre classi:

1. Cavaliere
2. Commendatore
3. Cavaliere di Gran Croce

ART.26 I gradi cavallereschi della categoria di Grazia Magistrale potranno essere concessi a quei postulanti che, oltre ad essere di specchiata e dimostrabile moralità, avranno dato prova di condividere le finalità e gli ideali dell’Ordine.

ART.27 Gli appartenenti alla categoria Ecclesiastica sono divisi in tre classi:

1. Cavaliere Ecclesiastico
2. Commendatore Ecclesiastico
3. Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastico

ART.28 I gradi cavallereschi della categoria Ecclesiastica, riservato agli appartenenti al clero, potranno essere concessi di Giustizia o di Grazia Magistrale.

ART.29 A discrezione del Sovrano Principe Gran Maestro potrà essere concesso, a Dame e Cavalieri fino al grado di Commendatore, per specialissima eccezionale grazia, il titolo nobiliare di Sorvegliante di Terrasanta (ereditario in via maschile e femminile in perpetuo), a Dame e Cavalieri appartenenti agli alti gradi il titolo nobiliare di Gran Sorvegliante di Terrasanta (ereditario in via maschile e femminile in perpetuo). Tale particolarissima concessione è riservata a particolarissimi casi, eccezionali, per altrettanto eccezionali servigi resi alla Casa ed altrettanto eccezionali benemerenze verso la società.

ART.30 L’età minima per l’ammissione all’Ordine è di anni 18.

ART.31 Possono far richiesta di ammissione all’Ordine persone di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità e religione senza discriminazioni razziali o sociali, a condizione che siano di dimostrabile buona condotta morale, ed abbiano acquisito particolari meriti personali, distinguendosi nel campo degli studi, della professione, nella società civile. L’onorabilità del postulante è conditio sine qua non allo status di Cavaliere. A tal fine il postulante dovrà allegare alla domanda di ammissione il certificato penale e dei carichi pendenti. È prevista una quota di ingresso “una tantum” che sarà impiegata a copertura delle spese di bolla di nomina, mantello, insegne e cerimonia, oltre ad una donazione, a discrezione del postulante, che sarà impiegata per le opere benefiche dell’Ordine.

ART.32 I membri dell’Ordine devono tenere un comportamento compatibile con lo spirito religioso e cavalleresco su cui è fondato, e al rango morale ed etico che comporta l’appartenenza ad una Istituzione di ispirazione religiosa. L’ L’Ordine Nobiliare dei Cavalieri Templari d’Oriente dei Gigli d’Oro consiglia, ma non impone, pratiche religiose conformi ai precetti cristiani, bensì di conservare in ogni momento della vita quotidiana il senso e il rispetto del sacro. I membri dell’Ordine sono parimenti tenuti a conformarsi alle regole, statuti, costumi, istruzioni e direttive delle autorità dell’Ordine e delle chiese cattoliche, ortodosse e protestanti. I Cavalieri devono contribuire alle opere benefiche e allo sviluppo dell’Ordine.

ART.33 Le promozioni saranno riconosciute in base al lavoro svolto nell’Ordine, in qualunque modo e in qualunque forma.

ART.34 Qualsiasi controversia in seno all’Ordine tra cavalieri di qualsiasi categoria e di qualsiasi grado sarà risolta con le insindacabili decisioni assunte dal Sovrano Principe Gran Maestro.

ART.35 La sede del Gran Magistero Internazionale sarà presso la residenza del Sovrano Principe Gran Maestro.

– Caratteristiche e norme d’uso delle Onorificenze –

L’Ordine è cavalleresco, nobilitante classificato come Dinastico, Patrimoniale e non Nazionale, godendo la qualità di soggetto di diritto internazionale. Gli ordini cavallereschi appartengono per diritto ereditario alla Sovrana Real Casa, riconosciuti ai sensi del 1 comma dell’art. 7 della legge 3 marzo 1951 n.178, quali ordini non nazionali, stabilendo la massima del libero e lecito uso dell’onorificenza nella vita di relazioni pubbliche e private del decorato, con l’obbligo di specificare il nome dell’Ordine, salvo quello dal quale scaturiscono effetti di diritto pubblico. L’Ordine è riconosciuto in quanto tale da tutti i paesi sottoscrittori della convenzione di New York del 10 giugno 1958.

IL SOVRANO PRINCIPE GRAN MAESTRO
S.A.R.I. Principe Don Roberto d’Amato Zaffiri dei Paleologo di Teschen

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