Giustizia Nobiliare. L’ insigne giurista avvocato Giorgio Cansacchi, ordinario dell’Università di Torino, commentando la sentenza della Suprema Corte n.98,1965,rileva che l’accertamento iniziale di vant are un titolo nobiliare , può rendersi necessario non solo per fini di cognizione il cognome, anche per altri motivi, quali la possibilità di un soggetto di far parte di un’associazione c prettamente nobiliare e che richieda questo requisito, oppure per aver diritto a una borsa di studio ,o l’ ammissione ad un collegio.
La Corte Costituzionale con sentenza 8 luglio 1967 ha dichiarato incostituzionale la legislazione araldico-nobiliare nei limiti dell’aggiunta al nome dei predicati dei titoli nobiliari, resta salva la tutela al nome e al cognome previsto dalla nostra Costituzione.La Cassazione Civile, ha sezione unite, del 24-03-1969 ,n.938 ha affermato testualmente confermato l’ incostituzionalità della legislazione nobiliare se adoperata per arrivare alla cognomizzazione del predicato ex nobiliare.
Il giurista Giovanni Verde nel suo libro “Diritto all’Arbitrato Rituale”, Giapichelli Editore,Torino ,2000, pag 59, afferma che gli arbitrati non possono avere per oggetto l’ accertamento delle spettanze nobiliari, ma ammette l’eventualità di un arbitrato per le controversie patrimoniali consequenziali, fatto salvo quelli concernenti gli alimenti.
In pratica si vuole affermare che nell’Arbitrato rituale l’azione principale non deve essere solamente subordinata a far dichiarare l’appartenenza di un titolo nobiliare, bensì la parte di un diritto patrimoniale è vincolato al possesso di uno Status Nobiliare