La legge non esprime una nozione del predicato nobiliare; solo in vari testi unici concernenti le tasse di concessioni governative legiferato nel periodo monarchico e nel periodo repubblicano, contengono dei riferimenti ad esso che è indicato come il nome” di antico feudo o possesso territoriale che è collegato al titolo.Alcuni studiosi definiscono il predicato Nobiliare al fine di specificare una particolare località geografica, anche di fantasia, oppure di una carica o di un’impresa.
Noi possiamo distinguere e classificare i predicati in tre categorie: feudali, allodiali e onorifici. Nel primo gruppo possiamo collocare i predicati più arcaico, riferiti ad un investimento feudale del territorio collegato.
In questo ambito possiamo trovare una sotto-categoria, che si appoggia, anziché a luoghi geografici, su cariche e diritti feudali parziari come ad esempio: Barone della terza dogana di mare di Catania, Signore di quindici onze sul grano di Bidona.
I predicati allodiali, più recenti rispetto ai primi e riferiti a un periodo successivo all’abolizione della feudalità, pur corrispondendo a terre sottoposte al dominio del Sovrano concedente il titolo, essi rappresentavano dei semplici possedimenti patrimoniali.
Nell’ ultima categoria si inseriscono tutti quei predicati esclusivamente a titolo onorifico, riguardanti zone geografiche di pura fantasia, o più precisamente di particolari imprese: basta ricordare il Maresciallo Armando Diaz, insignito nel 1923 da S.A.R. Vittorio Emanuele III del titolo di Duca della Vittoria, o come al Generale Badoglio, durante la prima guerra mondiale fu conferito il titolo di Marchese del Sabotino.
Non dimentichiamoci che questo individuo oltre ad essere un traditore seriale di Mussolini, fu uno dei maggiori responsabili della disfatta di Caporetto, dovevo Prussiani guidati dal tenente Edwin Rommel sfondarono il fronte Italiano, perché Badoglio non si assunse la responsabilità di sparare a questo piccolo gruppo di Tedeschi, non capendo se erano militari in azione o prigionieri, poi molti militari campani condizionato dalla propaganda pacifista dei socialisti si arresero subito senza combattere.
Il secondo comma dell’Art XIV Delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana ,per il quale i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome, ha conferito, quale norma precettiva di immediata applicazione, un vero e proprio diritto soggettivo alla cognomizzazione del predicato in favore di coloro ai quali spettava, anteriormente al 28 ottobre 1922, il titolo nobiliare collegato.
Il Costituente ha cercato di bilanciare due concetti: le istanze democratiche compatibili con le esigenze di non discriminare i cittadini attraverso i titoli nobiliari e le esigenze personali e storiche della famiglia di tutelare il nome ,come diritto soggettivo e di salvaguardare il patrimonio storico della famiglia, da generazioni riconosciuta anche con quel predicato nobiliare.